Dal 1° gennaio 2021 è stato elevato a 10 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio, è stata confermata la possibilità di fruire di un'ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di
congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche ai casi di morte perinatale.
A riguardo l'INPS, con la Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sulla presentazione delle domande, comunicando che i soli soggetti tenuti a presentare l'istanza di congedo sono i lavoratori che ricevono l'indennità direttamente dall'INPS, mentre, se questa è anticipata dal datore di lavoro, sarà sufficiente una comunicazione scritta al datore e non serve presentare domanda all'Istituto
erogatore.