È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante,
a prescindere dall'età anagrafica, beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale.
L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di trattamenti di disoccupazione presenta degli aspetti derogatori rispetto alla normale disciplina dell'apprendistato:
non è soggetta ai limiti di età;
non consente il recesso dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ex art. 2118 c.c.;
non dà diritto all'estensione dei benefici contributivi a carico datore di lavoro per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, è applicabile il regime contributivo previsto per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante (salvederoghe di legge):
L'aliquota contributiva a carico datore è quindi del 10% per tutta la durata dell'apprendistato, fatte salve leimprese fino a 9 dipendenti, per le quali l'aliquota dei primi 2 anni è, rispettivamente, dell'1,5% e 3%;
non è applicabile il regime agevolato (sgravio totale) di cui alla L. n. 183/2011;
si applica l'aliquota di finanziamento della NASpI, dell'1,61%;
l'aliquota a carico dell'apprendista è del 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato;
non è possibile conservare i benefici contributivi in capo al datore ed al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione. Al termine dell'apprendistato vanno quindi applicate le normali aliquote contributive in funzione del settore di appartenenza e delle caratteristiche dell'azienda.