L'imposta sostitutiva sui premi di risultato spetta
anche in assenza di rappresentanze sindacali aziendali
e l'azienda recepisce il contratto territoriale di settore.
Con Risposta a interpello n 176 del 16 marzo l'agenzia delle
entrate si pronuncia sui premi di risultato da corrispondere a dipendenti.
In particolare specifica che la società istante può applicare
l'imposta sostitutiva del 10% (di cui all'articolo 1, comma 182,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sulle somme da erogare ai
propri dipendenti a titolo di premio di risultato
(e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche
il regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir),
corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato
con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
seppur esterne all'azienda.