La Legge n. 21/2021 di conversione del DL n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha introdotto l’art. 22-sexies che riscrive l’art. 2 del DL n. 3/2020 avente per oggetto l’ulteriore detrazione fiscale.
In particolare, è previsto che l’eventuale importo di ulteriore detrazione fiscale
risultante non spettante in sede di conguaglio di fine anno, se di ammontare superiore a euro 60, va trattenuto al lavoratore e restituito all’Erario in dieci rate anziché in otto come precedentemente previsto, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.